IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La regione Abruzo, nell'ambito dei principi sanciti dalla legge
11 agosto 1991,  n.  266,  riconosce  e  favorisce  la  funzione  del
volontariato,  quale  espressione  di  solidarieta'  umana e sociale,
nonche'  di  partecipazione  del  cittadino  al  perseguimento  delle
finalita'  di  carattere  sociale,  civile  e culturale individuabili
all'interno della collettivita' abruzzese.
   2. Ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la piena  autonomia  e
favorendone   la   crescita,   e  l'originale  apporto  complementare
dell'intervento pubblico per il  conseguimento  delle  finalita'  nel
rispetto   delle   leggi   e  degli  strumenti  della  programmazione
regionale.
   3. Determina,  altresi',  le  modalita'  di  partecipazione  delle
Organizzazioni del volontariato all'esercizio delle funzioni previste
dalla Conferenza di cui al successivo art. 8.